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Obbligo di Assicurazione o Misure Analoghe  Legge 24/2017 Gelli - Bianco

La legge 24/2017 meglio conosciuta come Legge Gelli/Bianco prescrive all. art. 10 Obbligo di Assicurazione al comma 1 :

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private...

Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7, (liberi professionisti)  fermo restando quanto previsto dall’articolo 9  (diritto di rivalsa).

Cosa cambia per le strutture private nella sostanza ? Che la responsabilità verso il terzo danneggiato è della struttura salvo poi rivalersi nei confronti dell'esercente la professione sanitaria a meno che non ci sia rapporto contrattuale diretto tra paziente ed esercente la professione sanitaria.

La legge 24/2017 non lascia alcuno spazio a dubbi interpretativi. Ogni struttura può scegliere se sottoscrivere una polizza di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi oppure gestire autonomamente le questioni risarcitorie attraverso la strutturazione di “misure analoghe”, alternative alla copertura assicurativa.E' a disposizione una bozza dei decreti attuativi previsti al comma 6 dell'articolo 10 legge 24/2017.

Perchè scegliere l'assicurazione invece che le misure analoghe

Ma la scelta delle misure analoghe cosa comporta per la struttura sanitaria secondo quanto previsto dagli emanandi decreti attuativi ?

Vediamolo :

  • Delibera del consiglio di amministrazione che specifica le modalità di funzionamento ed il ruolo dell’eventuale centro di gestione unitaria del rischio;

  • Le motivazioni sottese alla scelta delle misure analoghe;

  • Costituzione di un fondo Rischi con accantonamento;

  • Costituzione con accantonamento di un fondo riserva sinistri;

  • Un revisore legale deve certificare la congruità degli accantonamenti sia per il Fondo Rischi e che del Fondo riserva sinistri;

Le competenze minime obbligatorie che la struttura deve garantire :

  1. Medicina legale;

  2. Loss adjusting;

  3. Legale;

  4. Risk management

  5. La conoscenza di tecniche probabilistico attuariali per la stima dei fondi.

Appare subito evidente specialmente per le strutture medio-piccole la convenienza anche dal punto di vista economico a preferire l’assicurazione anche se dovessero ricorrere all’ outsourcing.

I massimali previsti dagli emanandi Decreti attuativi

CLASSE DI RISCHIO A
Strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del DPCM 12.01.2017, ivi compresi i laboratori analisi.
Massimali RCT minimi previsti
Massimale per sinistro

1.000.000,00 un milione

Massimale per anno
3.00.000,00 tre milioni (pari al triplo per sinistro)
Massimale per sinistro in serie 3.000.000,00 tre milioni (pari al triplo per sinistro)
CLASSE DI RISCHIO B
Strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del DPCM 12.01.2017, o attività odontoiatrica e per le strutture socio-sanitarie.
Massimali RCT minimi previsti
Massimale per sinistro

2.000.000,00 due milioni

Massimale per anno
6.000.000,00 sei milioni (pari al triplo per sinistro)
Massimale per sinistro in serie 6.000.000,00 sei milioni (pari al triplo per sinistro)
CLASSE DI RISCHIO C
Strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto. Massimali RCT minimi previsti
Massimale per sinistro 4.000.000,00 quattro milioni
Massimale per anno 12.000.000,00 dodici milioni (pari al triplo per sinistro)

Massimale per sinistro in serie 12.000.000,00 dodici milioni (pari al triplo per sinistro)
VALIDO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI STRUTTURE
Massimali minimi RCO (Responsabilità Civile verso prestatori d’Opera)
Massimale per sinistro

2.000.000,00 due milioni

Massimale per anno

2.000.000,00 due milioni

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