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Assicurazione legge Gelli: senza assolvimento obblighi ECM nessuna copertura per il professionista

Aggiornamento: 11 nov 2019

Per i professionisti soggetti a responsabilità extracontrattuale la polizza principe è relativa alla rivalsa per colpa grave. Per questa tipologia di polizza il diritto di rivalsa “può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto l’obbligo formativo e di aggiornamento” previsto per l’ECM nel triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità

Un tassello fondamentale – ad oggi mancante - della legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario, la 24/17 c.d. Gelli, è il decreto sulla determinazione dei “ requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie” che doveva essere emanato dal Ministero dello sviluppo economico, con il concerto del Ministero della salute, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 31 agosto 2017).

I testi di Polizza delle assicurazioni attualmente in circolazione non mettono tra le esclusioni la mancanza della formazione professionale , dei crediti ECM , previsti dai regolamenti ma il caso di sospensione o radiazione dall'albo. Quindi se sì è sospesi dall'albo a causa del mancato aggiornamento formativo con i crediti ECM l'assicurazione non copre.




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